Il regolamento (UE) 2023/1115 — il regolamento UE sulla deforestazione — si applica dal , e l'obbligo che crea è una dichiarazione di dovuta diligenza presentata prima che un prodotto interessato arrivi sul mercato dell'Unione. È la data che la maggior parte delle imprese ha sbagliata, perché si è spostata due volte (la revisione di semplificazione della Commissione del maggio 2026 l'ha poi lasciata invariata); il regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025, che l'ha fissata, ha anche riscritto chi debba presentarla. Questa guida spiega chi sta in quale livello, che cosa deve realmente stare dietro la dichiarazione e perché la scadenza vera per un esportatore cade prima di quella legale.
Che cosa chiede l'EUDR
L'EUDR è un regolamento di dovuta diligenza, non di etichettatura. Chiede a un'impresa di dimostrare che una materia prima non è stata prodotta su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020, e di poterlo documentare. Sotto ci sono tre passaggi: raccogliere informazioni sul prodotto e sulla sua origine, valutare il rischio di non conformità e mitigarlo finché non è trascurabile.
È nel passaggio informativo che il regolamento è insolito, ed è lì che costa. Conoscere il paese non basta. Il testo chiede la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta — coordinate, non l'indirizzo di un fornitore. Tutto il resto del modulo è amministrativo. Il progetto sono le coordinate.
Le sette materie prime — e i prodotti che le trasportano
| Materia prima | Come vi raggiunge | A cosa fare attenzione |
|---|---|---|
| Bovini | Bovini vivi, carni bovine | Pelli e cuoio sono usciti dall'elenco il 18 settembre 2026; le lingue di bovino congelate entrano il 30 dicembre 2027 |
| Cacao | Cioccolato, dolciumi | L'operatore è spesso l'importatore di prodotti finiti, non il commerciante di fave |
| Caffè | Caffè verde e tostato | Le miscele moltiplicano il numero di appezzamenti dietro un prodotto; il caffè solubile entra il 30 dicembre 2027 |
| Palma da olio | Olio di palma e di palmisti, derivati elencati, come glicerolo e acidi grassi | I derivati si nascondono nelle specifiche chimiche; alcuni saponi entrano il 30 dicembre 2027 |
| Gomma | Gomma naturale, pneumatici nuovi, camere d'aria, guanti | Nastri trasportatori e altri articoli di gomma vulcanizzata sono usciti dall'elenco il 18 settembre 2026 |
| Soia | Semi, farina, olio, panelli per mangimi | Attraverso i mangimi i prodotti di origine animale sono esposti indirettamente |
| Legno | Mobili, carta, imballaggi in legno venduti come prodotto | Libri e giornali stampati sono usciti dall'elenco a dicembre 2025 |
L'elenco delle materie prime è chiuso e i prodotti derivati sono indicati nell'allegato del regolamento. La trappola non è la materia prima, è il prodotto derivato. Un esportatore di mobili è un operatore legno. E l'allegato stesso cambia: verificatelo rispetto al regolamento delegato (UE) 2026/2102 prima di dare per scontato che un prodotto sia dentro o fuori.
Chi presenta: i tre livelli creati nel 2025
È la parte che è cambiata, e gran parte delle sintesi scritte prima del dicembre 2025 è ormai sbagliata.
| Livello | Chi | Che cosa presenta |
|---|---|---|
| Operatore | Immette per la prima volta un prodotto interessato sul mercato dell'Unione, o lo esporta | Una dichiarazione di dovuta diligenza completa |
| Operatore a valle / commerciante | Più avanti nella catena | Nulla. L'articolo 5, paragrafo 1, richiede solo il possesso delle informazioni necessarie |
| Micro o piccolo operatore primario in un paese a basso rischio | Piccoli produttori a monte | Una dichiarazione semplificata una tantum ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, contenuto nell'allegato III |
Leggete la riga centrale con attenzione prima di trattarla come un sollievo. L'obbligo di presentazione è sparito; quello informativo no. Un commerciante che non riesce a produrre le informazioni necessarie non può legittimamente immettere sul mercato o mettere a disposizione il prodotto. In pratica le stesse domande continuano a scendere lungo la catena — arrivano solo come richiesta di un cliente anziché come una vostra scadenza.
La riga in basso è quella che sorprende in senso buono. La dichiarazione semplificata dell'allegato III chiede i dati dell'operatore, una descrizione del prodotto, il paese di produzione e la geolocalizzazione o l'indirizzo postale dei siti di produzione. Per un piccolo operatore primario in un paese a basso rischio è una strada sensibilmente più leggera della dichiarazione completa, e si presenta una volta sola anziché per ogni spedizione.
Le date
| Data | Che cosa | Stato |
|---|---|---|
| 23 dicembre 2025 | Pubblicazione del regolamento (UE) 2025/2650 nella Gazzetta ufficiale | In vigore |
| L'EUDR si applica — articolo 38, paragrafo 2 | Vincolante | |
| Data rinviata per persone fisiche e micro/piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024 — articolo 38, paragrafo 3 | Vincolante |
Due dettagli della seconda riga sfuggono spesso. Il criterio riguarda la dimensione dell'operatore, e vale solo per le imprese che esistevano già in quella forma al 31 dicembre 2024 — una società costituita nel 2025 per gestire le importazioni europee non ottiene la data posticipata solo perché è piccola. Verificate la data di costituzione insieme all'organico.
Caso pratico: un esportatore di mobili che spedisce nell'UE
Uno scenario rappresentativo. Un fabbricante extra-UE spedisce mobili da pranzo in rovere a due importatori europei. Non si considera un'impresa di materie prime: compra legname segato da tre fornitori nazionali e assembla.
Mese uno — chi è l'operatore. La prima domanda non riguarda il legno ma i ruoli. Gli importatori europei immettono il prodotto sul mercato dell'Unione, quindi sono loro gli operatori e sono loro a presentare. Il fabbricante non presenta nulla ai sensi dell'EUDR. È il momento in cui il progetto viene quasi abbandonato come "non è un obbligo nostro" — ed è il momento in cui non dovrebbe esserlo, perché gli operatori non possono presentare senza dati che solo il fabbricante può procurare.
Mese due — il muro della geolocalizzazione. Gli importatori chiedono le coordinate degli appezzamenti di taglio. Il fornitore uno le ha, da uno schema di certificazione a cui già aderisce. Il fornitore due ha l'unità di gestione forestale ma non coordinate a livello di appezzamento. Il fornitore tre acquista da intermediari e non può dirlo. Una catena su tre è pronta; le altre due richiedono un lavoro che passa da soggetti con cui il fabbricante non ha un contratto diretto.
Mesi da tre a cinque — la soluzione commerciale. Il divario è contrattuale, non tecnico. I contratti di acquisto vengono riaperti per rendere i dati di origine una condizione di consegna, e contro il fornitore tre si costruisce una seconda fonte capace di produrre coordinate. È una decisione di approvvigionamento con un prezzo, presa per una ragione regolatoria — ecco perché serve un decisore, non un responsabile compliance.
Il controfattuale. Supponiamo che il fabbricante avesse letto che i commercianti non presentano più e ne avesse concluso che la modifica del dicembre 2025 aveva risolto il problema. Nella sua posizione non sarebbe cambiato nulla — non presentava comunque — ma i suoi clienti sarebbero rimasti nell'impossibilità di presentare. La prima conseguenza non sarebbe stata una sanzione: sarebbe stato un importatore che nell'autunno del 2026, senza preavviso e senza appello, passa a un fornitore in grado di rispondere.
Casi limite
Imballaggio in legno. Pallet, casse e gabbie rientrano nell'elenco quando sono immessi sul mercato come prodotti a sé stanti. Se servono solo a sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto ne restano fuori: il pallet sotto un prodotto non elencato non porta quel prodotto nell'ambito di applicazione, ma l'impresa che immette per prima i pallet sul mercato come merce è un operatore.
Materiale riciclato e recuperato. Il materiale post-consumo si colloca nella catena diversamente da quello vergine. Stabilite quali dei vostri input sono davvero recuperati prima di dare per scontata la risposta: la classificazione determina i dati necessari.
Prodotti compositi. Un singolo articolo può portare due materie prime elencate. Per ciascuna va costruita la propria catena; non esiste una scorciatoia del "materiale prevalente".
Struttura di gruppo. Quale persona giuridica sia l'importatore determina chi è l'operatore. I gruppi che convogliano le importazioni in un'unica entità vi concentrano l'obbligo — deliberatamente o per caso.
Essere fornitore di un operatore. Potete non avere alcun obbligo di presentazione e portare comunque tutto il peso pratico, perché la dichiarazione dell'operatore dipende dai vostri dati. È la posizione più comune e la meno descritta nelle guide.
Uno sguardo d'insieme: la stessa forma della regola batterie
L'EUDR non è un caso isolato. Mettetelo accanto all'obbligo di dovere di diligenza sulle batterie e la somiglianza è esatta: un dovere a livello di impresa, un elenco chiuso di materiali, la valutazione dei rischi in categorie definite e prove che devono arrivare da più a monte di quanto l'impresa obbligata riesca oggi a vedere. La nostra guida al dovere di diligenza batterie copre la regola gemella, che arriva il — otto mesi dopo questa.
Per un esportatore la lettura pratica è la stessa nei due casi, e non ha nulla a che vedere con il testo dei due regolamenti. Non sarete l'operatore, non presenterete nulla, e ve lo chiederanno lo stesso — per iscritto, da un cliente la cui presentazione dipende dalla vostra risposta. Le imprese che hanno trovato l'EUDR gestibile sono quelle che raccoglievano già dati di origine per altro. La nostra guida per i fabbricanti extra-UE spiega come viaggia questa pressione, e la guida doganale che cosa succede quando la prova e la frontiera si incontrano.
Domande frequenti
Da quando si applica il regolamento UE sulla deforestazione?
Chi deve presentare una dichiarazione di dovuta diligenza EUDR?
Esiste un percorso semplificato per le piccole imprese?
Qual è la parte più difficile della conformità EUDR?
L'EUDR è la stessa cosa del passaporto digitale di prodotto?
Quali prodotti rientrano nell'EUDR?
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1115 (prodotti a deforestazione zero) — EUR-Lex — 2026-08-18
- Regolamento (UE) 2025/2650 — modifica dell'EUDR quanto a taluni obblighi di operatori e commercianti — 2026-08-18
- Regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione — modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 — EUR-Lex — 2026-10-07
- Commissione europea, DG Ambiente — aggiornamento sul regolamento UE sulla deforestazione (17 settembre 2026) — 2026-10-07
- — Corretto: l'elenco dei prodotti segue ora il regolamento (UE) 2025/2650 e il regolamento delegato (UE) 2026/2102 (eliminati prodotti stampati, pelli e cuoio, nastri trasportatori e altri articoli di gomma vulcanizzata; in arrivo caffè solubile, alcuni derivati dell'olio di palma e lingue di bovino congelate); gli imballaggi in legno usati solo per trasportare un altro prodotto sono fuori dall'ambito.

